REGOLAMENTO DI ACCESSO E GESTIONE DELL’AREA SPERIMENTALE A RAZIONALIZZAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO “ALTO APPENNINO PISTOIESE”

Art. 1. L’Area Sperimentale a Razionalizzazione del Prelievo Venatorio (di seguito indicata con ASRPV) denominata “Alta Montagna Pistoiese” ha una ampiezza di circa 2.332 Ha e i suoi confini sono così individuati: a Nord con il crinale appenninico che fa da spartiacque con la Regione Emilia Romagna e, in parte con il corpo di Demanio Regionale denominato “Melo-Lizzano-Spignana”; a Ovest con il Rio Maggiore fino all’intersezione con la strada che da località Rivoreta conduce a località Melo; da quest’ultima località segue la carrabile per la Doganaccia fino nei pressi di località Padella dove segue una forestale che va ad incrociare il confine dell’ Azienda Faunistico Venatoria “Andia Paradiso”, poco a monte di località “Teso Alto”; da qui si colloca in direzione nord lungo il confine di Andia Paradiso seguendolo per tutto il suo sviluppo fino ad incrociare la strada che conduce in località “Spignana”; segue quest’ultima rotabile fino a Spignana dove devia lungo la strada che porta alla Diga sul Torrente Verdiana; poco a monte della Diga medesima si colloca lungo il confine del Demanio Regionale fino alla confluenza del Fosso dei Selvori che segue fino al crinale in prossimità del Passo dei Malandrini (cfr. cartografia allegata e facente parte integrante del presente regolamento).

Art. 2. Obiettivi dell’ASRPV sono il miglioramento, la riqualificazione e il mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e ambientali del territorio a caccia programmata ivi compreso, la ricostituzione di popolazioni naturali di Starna (Perdix perdix) e Pernice rossa (Alectoris rufa) nonché la salvaguardia e l’incremento della popolazione di lepre presente.

Art. 3. Il raggiungimento degli obiettivi programmati non possono che transitare attraverso intese gestionali e operative trattate e codificate con l’Unione dei Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese. Parimenti sono state sottoscritte specifiche convenzioni con le Aziende Agricole operanti sul territorio interessato, ed altre potranno aggiungersi nel corso del progetto, finalizzate alla manutenzione e miglioramento delle aree aperte (prati naturali e pascoli), alla realizzazione di specifiche coltivazioni a perdere in favore della fauna selvatica, alla realizzazione e custodia di siti di foraggiamento da rifornirsi con granaglie nei periodi di criticità alimentare. Tali interventi sono realizzati con il sostegno economico dell’Ambito Territoriale di Caccia.

Art. 4. Possono accedere all’ASRPV per svolgervi l’attività venatoria nella forma vagante, tutti i cacciatori iscritti all’ATC N. 11 Pistoia sia come residenza venatoria che come ulteriore ATC.
I cacciatori che intendono svolgere attività venatoria all’interno dell’ASRPV a carico delle seguenti specie: Lepre, Fagiano, Starna, Pernice e Beccaccia devono presentare richiesta di iscrizione compilando apposita modulistica predisposta dall’ Ente medesimo.
La richiesta di iscrizione è valida anche per gli anni successivi purché siano state rispettate le disposizioni di cui all’Art. 9. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’Art. 9 presuppone la presentazione di nuova richiesta di iscrizione.
I cacciatori che intendano svolgere l’attività venatoria all’interno dell’ASRPV a carico di specie ungulate e migratorie (con esclusione della beccaccia), in qualsiasi forma, possono accedervi liberamente senza presentare richiesta di iscrizione alcuna.
Ai cacciatori che non abbiano presentato richiesta di iscrizione è fatto divieto assoluto di abbattimento delle seguenti specie: Lepre, Fagiano, Starna, Pernice rossa e Beccaccia.
La caccia a Lepre, Fagiano, Starna, Pernice rossa e Beccaccia all’interno dell’ASRPV è consentita esclusivamente con l’uso del cane.
L’iscrizione all’ASRPV è gratuita.
La sottoscrizione della richiesta di iscrizione presuppone l’accettazione integrale e senza riserve del presente Regolamento di accesso e gestione dell’ASRPV.

Art. 5. A fini statistici, gli iscritti all’ASRPV sono tenuti ad annotare ciascuna giornata di caccia e/o addestramento effettuata nell’area in questione su apposito tesserino annuale cartaceo predisposto dall’ATC. Sul tesserino dovranno essere inoltre annotati i capi di selvaggina stanziale prelevati.
Il tesserino annuale dovrà essere riconsegnato all’ATC entro e non oltre il 28/02 di ciascun anno al fine di consentire l’elaborazione statistica dei dati di presenza e prelievo effettuati da ciascun cacciatore iscritto.

Art. 6. La caccia a galliformi e lepre è consentita nei tempi e nelle quantità giornaliere e annuali indicati dal Calendario Venatorio emanato dalla Regione Toscana, fatta eccezione per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre ed il 30 settembre allorché la caccia a tutte le specie, con l’esclusione delle sole specie ungulate, è consentita nei giorni di giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 13.00. Il prelievo di galliformi e lepre è consentito nelle quantità giornaliere e annuali indicate dal Calendario Venatorio emanato dalla Regione Toscana.

Art. 7. L’attività di addestramento e allenamento dei cani è disciplinata nell’arco temporale dal Calendario Venatorio Regionale. All’interno dell’ASRPV è stabilito che durante tale periodo si debbano osservare i seguenti orari:
fino al 31/08 nei giorni di giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11:00;
dal 1/09 al giovedì antecedente la terza domenica di settembre nei giorni di martedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11:00, giovedì dalle ore 14:00 alle ore 19:00.
L’attività di allenamento ed addestramento dei cani dovrà essere registrata nell’apposito tesserino rilasciato dall’ATC di cui al precedente Art. 5.
Nel caso in cui le operazioni di ripopolamento, per cause di forza maggiore, si protraessero anche nel mese di agosto, al fine di tutelare i capi immessi, l’Ambito Territoriale di Caccia potrà posticipare la data di inizio dell’attività di allenamento ed addestramento dei cani per non più di 20 giorni dalla data ultima di immissione. L’ATC darà ampia diffusione dell’eventuale riprogrammazione dell’inizio dell’attività di allenamento ed addestramento dei cani sia sul proprio sito web che attraverso i comuni mezzi di informazione, nonché mediante l’affissione di avvisi nei siti informativi predisposti in corrispondenza dei luoghi di accesso all’ASRPV.

Art. 8. Spetta all’ATC N. 11 Pistoia la promozione e la richiesta di autorizzazione alla Regione Toscana, di Gare Cinofile su starne e/o pernici rosse liberate, la cui organizzazione potrà essere delegata ad ENCI e/o altre associazioni riconosciute. Tali gare dovranno svolgersi in aree per le quali sono state rilasciate le debite
autorizzazioni da parte dei proprietari dei terreni inclusi.
L’ATC dovrà indicare le caratteristiche e le eventuali condizioni di allevamento degli animali che verranno liberati nel corso di tali manifestazioni affinché non si creino presupposti che contrastino con gli obiettivi della sperimentazione in corso.

Art. 9. Le infrazioni al presente regolamento saranno punite, oltre alle sanzioni amministrative contemplate dalle vigenti leggi in materia, con:
a. diniego all’iscrizione all’ASRPV per un periodo di 1 anno (2 anni in caso di recidiva) per colui che viene sorpreso a svolgere attività venatoria nel territorio soggetto a gestione di ASRPV in mancanza di iscrizione;
b. sospensione dell’attività venatoria nell’ASRPV per un periodo di 1 anno (2 anni in caso di recidiva) per la mancata annotazione della giornata di addestramento ed allenamento dei cani, di caccia e/o degli eventuali prelievi nel tesserino dell’ASRPV;
c. sospensione dell’attività venatoria nell’ASRPV fino ad 1 mese, (1 anno in caso di recidiva) per la mancata riconsegna del tesserino dell’ASRPV entro la data prescritta dal presente regolamento;
d. sospensione dell’attività venatoria nell’ASRPV per un periodo di 1 anno (3 anni in caso di recidiva) per il mancato rispetto dei limiti di carniere giornaliero e/o annuale indicati dal presente regolamento.
e. Per eventuali ulteriori trasgressioni alle vigenti normative in materia di caccia commesse all’interno del territorio dell’ASRPV, ivi compresi gli Istituti e le Aree Protette a divieto di caccia adiacenti ad essa, il comitato di Gestione dell’ATC potrà comminare sanzioni accessorie che prevedano la sospensione temporanea all’accesso all’ASRPV a fini venatori da minimo 1 mese fino ad un massimo di 3 anni a seconda della gravità e reiterazione della/e infrazione/i.
L’accertamento delle infrazioni di cui ai precedenti commi comporta, oltre alle sanzioni suindicate, anche la sospensione dell’attività di allenamento ed addestramento cani per le medesime annualità.

Art. 10. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si farà riferimento alla vigente normativa in materia.

 

scarica qui il regolamento REGOLAMENTO DI ACCESSO E GESTIONE ASRPV