Si ricorda che, come disciplinato dal Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali Regionali, l’attività venatoria nelle Aree contigue è consentita:

a) nella forma vagante da due ore dopo l’orario stabilito dal calendario venatorio e termina nell’orario previsto dal calendario venatorio regionale;

b) da appostamento fisso è consentito secondo l’orario previsto nel calendario venatorio regionale.